Il D.lgs 81/2008, all’articolo 36 – Informazione ai lavoratori, cita:

“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

[…]

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.”
L’INAIL risponde fattivamente all’esigenza di piccole e medie imprese che vogliono formare e informare i lavoratori stranieri attraverso una pubblicazione in 11 lingue. L’opuscolo “Straniero, non estraneo. ABC della sicurezza sul lavoro” fornisce informazioni e indicazioni pratiche a coloro che lavorano in Italia da poco tempo e non conoscono ancora bene la lingua, le leggi e le istituzioni del Paese. È una piccola guida, dal linguaggio semplice e chiaro, che richiama l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie.