L’emergenza della pandemia correlata al Covid 19 ha costretto aziende e lavoratori a confrontarsi con una relativamente nuova modalità di lavoro dando una repentina  accelerazione ai progetti già in essere di smart working o telelavoro e, in moltissimi  casi, a fare i conti con una necessità vitale : fare in modo che i dipendenti fossero nelle condizioni di poter lavorare da casa per mantenere in vita centinaia di migliaia di imprese di ogni dimensione difronte all’imposizione di lockdown e a drastiche misure di distanziamento sociale.

 Ovviamente  i datori  di lavoro hanno dovuto fare i conti con le vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro …e l’abitazione è divenuta per  milioni di lavoratori un luogo di lavoro :e conseguentemente ottemperare agli obblighi previsti.

La normativa relativa allo smart working e al telelavoro dal punto di vista della salute del lavoratore

Considerando che dalla propria abitazione è stato per molti la prosecuzione “ di lavorare in ufficio” possiamo presumere  che cosa occorre fare ai fini di sicurezza per i dipendenti nel rispetto delle normative vigenti ,infatti  smart working o telelavoro nulla cambia, in quanto le due diverse modalità di lavoro non modificano gli adempimenti al fine della sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro.

L’azienda e le figure aziendali preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori ; Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente , Lavoratori e i propri Rappresentanti ,  devono  affrontare con consapevolezza i rischi correlati a questa modalità di lavoro a partire  dalle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera.

L’Inail  ha prodotto , a tal proposito , un documento  dal titolo “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017” che segnala come adempiere agli obblighi in tale materia dai comportamenti da tenere da parte del Datore di Lavoro e del lavoratore e le indicazioni per svolgere tale attività nei vari luoghi identificati come di lavoro.

Innanzi tutto la necessità di  cooperare con diligenza nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in tale modalità, non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e quella di terzi ed individuare le esigenze connesse alla prestazione stessa , evitando luoghi, ambienti, situazioni da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza.

Ma vediamo quali sono gli obblighi dell’azienda nei confronti del lavoratore relativi alla tutela della salute nel caso di lavoro in remoto.

Infatti Il d.lgs. n. 81/2008 li illustra introducendo una regolamentazione specifica al riguardo che tiene conto delle criticità possibili in tale modalità di lavorazione. In particolare, nei confronti di tale tipologia di lavoratori subordinati il datore di lavoro deve adempiere a tutti gli obblighi statuiti ex articolo 2094 c.c., ivi compresi quelli inerenti la valutazione dei rischi, le postazioni e le attrezzature di lavoro, l’informazione e la formazione in materia di sicurezza, le attrezzature munite di videoterminali e la sorveglianza sanitaria.

Da ricordare che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  ha regolamentando espressamente le modalità e le forme legittime di accesso nel domicilio dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, delle rappresentanze dei lavoratori e delle autorità competenti, al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

 L’articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le disposizioni nei confronti dei lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico. 

Per i telelavoratori autonomi e parasubordinati trova applicazione l’articolo 21, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/08, con riferimento alla obbligatorietà di uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di prevenzione e protezione conformi al Titolo III e alla facoltà di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione. Riguardo, invece, al telelavoro parasubordinato, con riferimento ai lavoratori a progetto, vige la piena applicabilità della normativa antinfortunistica nei soli casi in cui la prestazione di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Per quanto riguarda il lavoro cosiddetto “agile” è previsto quanto segue:

  1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
  2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

L’INAIL per il lavoro “agile”, riconosce  che: “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, mentre è prevista la “Copertura INAIL” anche in caso di infortunio in itinere, anche se solo “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

Nel corso del periodo  di prestazione lavorativa in modalità smart working o telelavoro  il  lavoratore può , eve ne sussistano le necessità alla sua azienda una attrezzatura adeguata all’espletamento delle sue mansioni  (ad esempio: monitor più idonei, sedie idonee ergonomiche , ecc.)

Infatti gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazione  lavorativa , al di fuori dei locali aziendali, sono generalmente consegnati al lavoratore dal datore di lavoro che regola le corrette modalità di utilizzo di tali dispositivi che il lavoratore è tenuto ad osservare, per la cui violazione, sussisterà la responsabilità dello stesso.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore  per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, naturalmente il lavoratore deve usare la diligenza necessaria, connessa alla natura della prestazione di lavoro.

 Il  Datore di Lavoro , potrà svolgere la necessaria vigilanza sul corretto svolgimento della prestazione a distanza del dipendente, effettuando gli opportuni controlli nel rispetto dei limiti fissati dagli accordi tra le parti e della normativa in materia.

Da tener ben presente che successivamente alle modifiche del D.Lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro può controllare a distanza le prestazioni lavorative per tramite dei dispositivi dai quali derivi anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale… e ovvio che bisogna mantenere una particolare attenzione alle normative riguardanti la Privacy del lavoratore che a nostro avviso implicherebbe un corretto Sistema di Gestione della materia così spinosa, ma sarà argomento di un successivo e più approfondito articolo.

Quanto segnalato va evidentemente e obbligatoriamente esaminato e valutato  nel Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aziendale debitamente integrato dalle implicazioni correlate alla modalità di lavoro in Smart Working , telelavoro o lavoro agile anche per le implicazioni relative al rischio da stress da lavoro correlato.

In ogni caso torneremo sugli aspetti specifici inquanto su questa specifica materia 626School intende impegnare un proprio Pool di professionisti (esperti di sicurezza, psicologi , sociologi e medici del lavoro ) che abbiamo chiamato “ Smart Working School

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