Come devono comportarsi le imprese rispetto agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco  alcuni aspetti essenziali

 

 

Cosa devono fare le imprese per essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro? L’argomento è molto delicato e si tratta certamente di una delle maggiori preoccupazioni per l’imprenditore, nonchè una delle voci di costo su cui è bene non risparmiare. La sicurezza sul lavoro è forse uno degli adempimenti più importanti per un’azienda, ma che spesso viene incoscientemente sottovalutata.

E’ la stessa Costituzione a dare importanza alla salute dei lavoratori (articoli 2, 32 e 35). La legge interviene invece con il Dlgs. n. 81/2008 che raccoglie le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi normativi coinvolgono le aziende operanti in tutti i settori e si applicano a tutti i soggetti presenti in azienda.

 

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro

 

Il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza è il datore di lavoro, individuato come il soggetto che ha l’effettiva titolarità dei poteri decisionali e finanziari nell’impresa, a prescindere dalla carica rivestita (può essere individuato anche nell’amministratore delegato). In generale, il datore è colui che deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori.

Tra i tanti adempimenti richiesti il più importante è certamente la redazione del documento di valutazione dei rischi. Si tratta di un processo di analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività aziendale. Il frutto di questa attività è il DVR, che non va visto come un semplice libro, ma piuttosto come un progetto in continua evoluzione soggetto ad aggiornamento in occasione di modifiche dell’attività produttiva o dell’organizzazione del lavoro.

Ma vediamo un riepilogo degli adempimenti richiesti alle aziende.

Le figure della sicurezza sul lavoro

 

La valutazione dei rischi dev’essere effettuata da tutte le aziende, a prescindere dal numero di dipendenti occupati. Nonostante l’attività debba essere condotta dal datore questi deve collaborare con altre figure:

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la figura che rappresenta un ponte tra l’azienda e i dipendenti, permettendo a questi ultimi di controllare l’applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute;
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), colui che si occupa di programmare l’attività di prevenzione e protezione (la figura può essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro o da altri soggetti interni o esterni all’azienda);
  • Il medico competente, che si occupa della sorveglianza sanitaria.

La prima fase consiste nell’individuare i pericoli presenti sul luogo di lavoro. La fase successiva serve a individuare quali rischi per la salute dei lavoratori possono arrivare dalle caratteristiche dell’ambiente lavorativo.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Al termine della fase di valutazione, il datore deve redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente:

  • Relazione dettagliata sui rischi presenti in azienda e le misure per scongiurarli;
  • I soggetti individuati come RSPP, RLS e medico competente coinvolti nella redazione del documento;
  • Le mansioni che espongono i lavoratori a rischi particolari e le specifiche misure previste per tutelarli.

Il documento è soggetto ad aggiornamento quando vi sono modifiche dell’attività produttiva, in relazione al grado di evoluzione tecnologica ovvero a seguito di infortuni significativi.

Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono redigere il documento secondo procedure standardizzate utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (disponibili sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it – sezione salute e sicurezza sul lavoro).

Le aziende fino a 50 dipendenti invece, possono optare per la redazione del documento con procedure standardizzate o ordinarie. Per quelle oltre 50 dipendenti l’unica possibilità è utilizzare le procedure ordinarie.

Sorveglianza sanitaria

 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a titolo d’esempio a:

  • Agenti fisici, come ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche;
  • Agenti biologici;
  • Amianto;
  • Agenti chimici pericolosi per la salute;
  • Addetti ai videoterminali;
  • Lavoro notturno.

 

Medico competente

 

La sorveglianza sanitaria è condotta dal medico competente che può avvalersi di medici specialisti scelti in accordo con il datore.

Il medico competente può essere un dipendente dell’azienda, un libero professionista ovvero un collaboratore / dipendente di una struttura esterna convenzionata con l’azienda.

Visite mediche

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria vengono effettuate una serie di visite mediche per verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche sono svolte:

  • In fase pre-assuntiva;
  • Prima di adibire il dipendente ad una mansione specifica;
  • Periodicamente, di norma una volta all’anno o con cadenza diversa;
  • In occasione del cambio di mansione;
  • Su richiesta del dipendente;
  • Prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
  • Alla cessazione del rapporto se si tratta di dipendenti esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute.

Il giudizio del medico competente, espresso per iscritto, può essere:

  • Idoneità (anche parziale) temporanea o permanente;
  • Inidoneità temporanea o permanente.

 

Riunione periodica

 

Nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il datore deve convocare almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipa lo stesso datore, l’RSPP, il medico competente e l’RLS.

La riunione ha come oggetto l’analisi del numero e della gravità di infortuni e malattie professionali, il DVR, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale e i programmi di formazione e informazione.

Nelle aziende fino a 15 dipendenti la riunione può essere indetta previa richiesta dell’RLS.

Le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

 

Violare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può portare a sanzioni amministrative o penali.

Prevista anche la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni. Può essere disposta dagli ispettori del lavoro o dalle ASL quando manca idonea documentazione (come il DVR o il piano di emergenza ed evacuazione), non è stata effettuata la formazione dei lavoratori ovvero non è stato nominato l’RSPP.

La sospensione riguarda solo quella parte di attività produttiva interessata dalla violazione e non l’intera impresa. Può essere revocata se si accerta il ripristino delle normali e regolari condizioni di lavoro e dietro pagamento di una somma aggiuntiva (oltre alle sanzioni penali, civili e amministrative).

Il ricorso contro la sospensione può essere proposto entro 30 giorni:

  • All’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è ubicato l’ufficio che ha adottato l’atto (se la sospensione è stata disposta dagli ispettori del lavoro o dai Vigili del fuoco);
  • Al Presidente della giunta regionale se ad emanare il provvedimento sono stati gli ispettori dell’ASL.

 

Fonte: https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/sicurezza-sul-lavoro-essere-regola#ixzz5kIwKbwap