“ Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo interessante articolo della Dott.ssa Michela Lai , Consulente e Formatore HACCP , collaboratrice di 626School srl – Consulenza&Formazione “

I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) sono gli scarti derivati dalla lavorazione dei prodotti di origine animale, le parti di animali giudicate non idonee per il consumo umano, quanto destinato alla distruzione perché non utilizzabile né per l’industria zootecnica, né come fertilizzante, né idoneo per la produzione di biogas o per il compostaggio.

In modo più dettagliato con la definizione  di “sottoprodotti di origine animale (S.O.A.), si intendono corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati al consumo umano.

Nel 2002 veniva emanato, dalla U.E., il Regolamento CE 1774 che disciplina la raccolta, la trasformazione, l’uso e l’eliminazione dei S.O.A. In questo Regolamento, sulla base delle conclusioni sopra espresse, si definiscono 3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi:

Categoria 1 : sottoprodotti tra cui, ad esempio, ruminanti morti in stalla o intestini di bovini regolarmente macellati che presentano un rischio, anche non accertato, di BSE.
Destino: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici)

Categoria 2 : es. animali morti di specie aviarie, mammiferi morti diversi dai ruminanti o contenenti residui di farmaci, stallatico.
Destino : distruzione
fertilizzanti (in taluni casi e previo trattamento)
biogas e compostaggio (in taluni casi e previo trattamento)

Categoria 3 : comprende sottoprodotti in cui il rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come le parti animali idonee al consumo umano ma che  non vi sono più destinate per motivi commerciali (grasso e ossa).
Destino : mangimi per animali da compagnia (previo trattamento)fertilizzanti, prodotti c.d. “tecnici” quali es. pelli conciate, corde di strumenti musicali,  vernici
conferimento in discarica (fino al 31/12/2005) per prodotti confezionati, scaduti o con difetti di imballaggio che non presentino comunque alcun rischio per la salute umana e animale,  biogas e compostaggio.

Chi controlla?

Tutta la filiera dei sottoprodotti è sotto la vigilanza dell’Autorità Sanitaria. In particolare veterinari, medici e tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario  Nazionale, ciascuno secondo la propria competenza, vigilano sul corretto smaltimento dei S.O.A., dalla lavorazione primaria (macelli, stabilimenti di lavorazione di latte, carne, pesce, uova) fino al commercio al dettaglio (macellerie, pescherie, supermercati etc.)
Gli Ispettori Comunitari visitano regolarmente i vari Paesi dell’Unione Europea per verificare la puntuale ed uniforme applicazione della normativa. A riguardo del regolamento 1774, la prima ispezione è stata svolta in Italia nel 2004.
Circa 15 anni fa, la Comunità europea legiferò in modo organico in merito ai S.O.A., disponendo che potessero essere usati sotto forma di farine nei mangimi, per l’alimentazione degli animali, purché le stesse fossero ottenute in Stabilimenti con determinate caratteristiche (vale a dire approvati e riconosciuti dall’Autorità Sanitaria, cioè “stabilimenti a bollo CE”) e lavorati in condizioni di temperatura e pressione tali da scongiurare la sopravvivenza degli agenti di malattia animale ed umana fino ad allora conosciuti.

Si parlava, in quegli anni, di materiale ad alto rischio e materiale a basso rischio, intendendo il diverso grado di contaminazione microbica e/o chimica presente nella “materia prima” carcassa animale, grasso, ossa ecc.. e quindi la destinazione ad un trattamento termico più o meno drastico, cui sarebbe comunque seguito un riciclaggio nella catena alimentare animale.

Le emergenze alimentari degli ultimi anni ( diossina nel 1999, peste suina classica nel 2000, afta epizootica e, soprattutto, encefalopatia spongiforme bovina, nota come “mucca pazza”, nel 2001) evidenziarono, tutte, la necessità di scelte diverse da quelle fino ad allora praticate per la gestione dei sottoprodotti.

La conclusione assolutamente innovativa delle varie opinioni scientifiche espresse nella Comunità Europea fu che solo i sottoprodotti derivati da animali che a seguito dell’ispezione sanitaria fossero risultati idonei al consumo umano potessero andare a fare mangimi per altri animali.
Oltre a ciò, al fine di evitare i rischi (anche potenziali ) che sarebbero potuti derivare alla salute animale ed umana, veniva bandito l’uso di farine animali dall’alimentazione dei capi destinati al consumo umano(con poche eccezioni, tra cui latte, grasso suino, pesce).
In altre parole, in linea di massima, oggi è consentito l’uso di farine provenienti da animali sani e solo per l’alimentazione degli animali da compagnia.

 

Dott.ssa Michela Lai

Consulente e Formatore HACCP

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