Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco del 28 novembre 2018 è stata approvata la bozza del cosiddetto “nu ovo DM 10/03/1998″recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008“.

Il decreto andrà a sostituire il D. Min. Interno 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”- e dà corso, dopo dieci anni, all’obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo della bozza approvata:

  • indica i criteri per la valutazione del rischio e le misure tecnico-organizzative che devono essere attuate per la riduzione dello stesso;
  • ripercorre l’impostazione per articoli ed allegati del decreto del 1998 su: valutazione del rischio di incendio, individuazione delle misure di prevenzione, controllo e manutenzione pianificazione delle emergenze;
  • introduce negli aspetti generali novità inerenti:
    • i luoghi di lavoro tra i quali rientrano quelli destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
    • specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, classificati in quattro gruppi;
    • la periodicità quinquennale dell’aggiornamento per quanto attiene la formazione;
    • requisiti dei soggetti formatori, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi.

Nella bozza di decreto, confermato l’obbligo per il datore di lavoro di:

  • tenere in considerazione le persone che in relazione alle limitazioni alla capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie possono essere esposte a particolari rischi;
  • predisporre la pianificazione delle specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze speciali nel piano di emergenza;
  • adottare misure di protezione con dispositivi di segnalazione ed idonea segnaletica per coloro che utilizzano canali sensoriali, integrando, ad esempio: la cartellonistica di segnalazione con sistemi di comunicazione sonora o gli allarmi acustici con segnali luminosi o vibratili.

Il nuovo decreto è costituito dai seguenti 10 articoli e 5 allegati

  • Art. 1 – Oggetto, Campo di applicazione
  • Art. 2 – Valutazione dei rischi di incendio
  • Art. 3 – Misure preventive, protettive e gestionali
  • Art. 4 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
  • Art. 5 – Gestione dell’emergenza in caso di incendio
  • Art. 6 – Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • Art. 7 – Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
  • Art. 8 – Requisiti dei docenti
  • Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali
  • Art. 10 – Entrata in vigore elenco allegati
  • Allegato I – Progettazione per la sicurezza antincendio delle attività normate e non normate
  • Allegato II – Criteri di prevenzione incendi per le attività non normate
  • Allegato III – Gestione della sicurezza antincendio nelle attività normate e non normate
  • Allegato IV – Informazione, formazione, aggiornamento, idoneità tecnica nelle attività normate e non normate
  • Allegato V – Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti

In allegato la bozza di decreto che dopo la definitiva approvazione e la firma dei ministeri competenti sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

 Fonte :Redazione LavoriPubblici.it