Il Consiglio dei Ministri n.44/2019 dello scorso 15 febbraio ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi), in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425.

L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. In particolare, si tratta:

  • del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti;
  • dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi;
  • della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati;
  • della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;
  • della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Dpi: definizione e caratteristiche

Un dispositivo individuale di sicurezza (Dpi) è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sui luoghi di lavoro (art. 74 del d.lgs. 81/2008, TU Sicurezza). I Dpi sono individuati dal responsabile del servizio prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, nel cui relativo documento sono menzionati e suddivisi in base alle categorie dei lavoratori cui sono destinati.

Dpi: le novità più importanti

Dal TU Sicurezza sono abrogate le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei Dpi che ora sono previsti direttamente dalla direttiva Ue 2016/425 e non più da norme nazionali, e anche alcune disposizioni al fine di limitare le definizioni e le precisazioni sui Dpi al solo ambito di applicazione sulla sicurezza del lavoro e prevenire, così, possibili equivoci circa la loro applicazione a fini diversi o in altri ambiti.

Dpi: occhio alle sanzioni più salate

Completamente riscritte le disposizioni in materia di sanzioni previste all’art. 14. Tra le novità, è stata introdotta la sanzione per chiunque promuova Dpi non conformi, anche mediante pubblicità, nella misura pecuniaria da mille a 6 mila euro.