Con questo articolo inizia una rubrica dal titolo significativo ” l’Avvocato racconta…” grazie alla collaborazione  con l’Avv. Giuditta Alessio che ringraziamo .
“Sono nata a Caserta il 23.10.1973. Avvocato civilista presso il Foro di Cagliari e Relatrice in materia di salute/sicurezza e anticorruzione/trasparenza. Sono mamma di due gemelle che hanno arricchito la mia vita. Ho passione per tutto ciò che è rosa o celeste e per lo stile shabby chic”

Per comprendere al meglio quali siano i diritti e le tutele dei lavoratori di fronte alla richiesta di misurazione della temperatura corporea da parte del loro Datore di Lavoro, è necessario partire da una domanda fondamentale, perché tutto da qui ha inizio.

Il Datore di Lavoro o un suo Delegato può misurare la temperatura ai suoi dipendenti? Si!

Si tratta di un altro dovere che si aggiunge agli altri che per legge incombono sul datore di lavoro, su colui che, per legge, è il titolare del rapporto con il lavoratore e tra i quali sussiste un contratto di lavoro. Tale soggetto può, nell’esercizio della sua attività, delegare tale attività a un suo delegato a lui collegato da un rapporto di collaborazione e di fiducia.

Se noi ci fermassimo ad una semplice lettura dello Statuto dei Lavoratori la risposta di cui sopra apparirebbe assolutamente assurda. Perché? L’articolo 5 del suddetto Statuto, vieta al Datore di Lavoro di poter effettuare accertamenti sia in riferimento all’idoneità al lavoro, sia con riguardo all’infermità per malattia o infortunio, intendendosi per malattia qualsiasi alterazione psico-fisica tale da rendere la prestazione lavorativa incompatibile con le esigenze di salvaguardia dello stato di salute del prestatore di lavoro.

Ma oggi, dobbiamo andare oltre. Bisogna andare oltre!

Il virus del Covid-19, che come un uragano ha invaso quasi tutto il mondo, inizialmente individuato come “emergenza sanitaria” ma diventato in breve tempo “pandemia”, è stato in grado di incidere in maniera aggressiva, testarda e capricciosa sulla salute di tantissime persone, obbligandoci ad assumere misure cautelari rigidissime. Il virus oggi, sembra non essere ancora perfettamente conosciuto dalla scienza, tanto è vero che i suoi sintomi, sovente, possono essere facilmente confusi con altri stati influenzali.

Dunque. Una situazione di gravissima emergenza sanitaria, eccezionale e contingente, dalla quale sono scaturite svariate difficoltà di bilanciamento di diversi interessi giuridici in gioco, privatistici e pubblicistici; in particolare, tra l’interesse alla riservatezza dei dati personali del lavoratore e l’interesse alla salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro o di suoi preposti.

L’interesse pubblicistico che vede coinvolto in primo piano il Datore di Lavoro obbligato a garantire la tutela della salute e sicurezza nei suoi luoghi di lavoro, utilizzando le modalità più idonee ed efficaci e che deve informare tutti i lavoratori, con la consegna o l’affissione all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali di depliant informativi ???

Ecco le principali informazioni ?

?  in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria ??‍⚕️

❗❕l’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda ⛔ e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ?

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro per poter accedere in azienda: mantenere la distanza di sicurezza  ? osservare le regole di igiene delle mani ??tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene ? ?

Dall’altra parte, come interesse contrapposto, troviamo quello privatistico, quello, cioè del lavoratore e del suo diritto alla privacy, diritto che và sempre garantito e custodito e che, in alcuni casi, per la tutela di diritti altrettanto fondamentali, trova alcune limitazioni.

Per ciò che concerne la normativa in materia di privacy, è indispensabile richiamare l’articolo 23, paragrafo 1 e il n. 4 del Regolamento U.E. 2016/679 (“G.D.P.R.”), con i quali sono state introdotte possibili limitazioni all’applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali, qualora necessarie per tutelare interessi generali valutati come prevalenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità, sicurezza e qualora rivolte al perseguimento di scopi di interesse generale riconosciuti dall’U.E. o legate alla necessità di proteggere diritti e libertà altrui. Inoltre, in base all’articolo 6.1 lettera e) del “G.D.P.R.”, i trattamenti risultano leciti qualora necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

Per quanto concerne, invece, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risulta utile richiamare il disposto dell’articolo 2087 codice civile che impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Quindi? Quali sono oggi i diritti/doveri cui è tenuto il lavoratore e le sue tutele?

Se è vero che si può misurare la temperatura corporea ai lavoratori, è necessario evidenziare che la rilevazione in tempo reale, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, ma solo la registrazione della circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge» e quando è necessario «le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro». A maggior tutela di coloro che frequentano in maniera quotidiana e costante l’azienda, si può misurare la temperatura ai clienti e ai visitatori occasionali «ma non è necessario, qualora la temperatura risulti superiore alla soglia, registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso».

L’azienda può chiedere, inoltre, al lavoratore di autocertificarsi per dire se è stato esposto al contagio, perché grava su di lui uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio.

L’azienda può vietare l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. Non si possono invece chiedere i dati «relativi alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata».

E il medico competente presente in azienda, che ruolo assume oggi? Sul medico competente, anche durante l’emergenza del Covid-19, permane il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori; il medico deve però «segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione, ma non la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore»

Il datore di lavoro non può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il Covid-19 a meno che il diritto nazionale lo consenta, ma può comunicare alle autorità sanitarie l’identità dei dipendenti contagiati e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente contagiato ai colleghi perché spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.

Ciò che è accaduto con il Covid-19 ha inciso in maniera profonda sulla vita di tutti noi, ha aggravato la posizione economica e lavorativa di tantissimi, infiniti, lavoratori, ma ancor di più ha colpito tante persone che, purtroppo, non lo hanno sconfitto ed è per questa ragione che oggi, noi tutti, ma proprio tutti, dobbiamo osservare e rispettare con massima diligenza i consigli, le linee guide e le normative dettate per la tute della nostra salute, diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall’art. 32 della Costituzione.

Avv. Giuditta Alessio