Sembra ormai in arrivo il Nuovo Accordo Stato Regioni che modificherà la formazione per RSPP e ASPP, e non solo :
Il Nuovo Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la sua immediata operatività.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel D.L.gs. 81/2008 all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda, disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati e non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Le novità più importanti riguarderebbero la formazione di RSPP e ASPP sarebbe previsto un percorso unico, scollegato dalle fasce di rischio e diviso in tre moduli:
- Modulo A (il corso base di 28 ore),
- Modulo B (relativo alla natura dei rischi e di 48 ore per tutti più un integrazione di 4 moduli di specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità residenziale; Chimico-Petrolchimico),
- Modulo C (per le funzioni di RSPP di 24 ore).
Altri aspetti importanti sono la proposta di estensione della modalità e-learning e il tentativo di realizzare, in ambito formativo, una nuova classificazione a due livelli, rischi bassi e non bassi.
In merito al primo, se questa proposta diventasse operativa, l’utilizzo della modalità e-learning sarebbe possibile ad esempio per il modulo A del corso RSPP, per il modulo giuridico dei coordinatori di cantiere e, ancor più importante, per la formazione specifica dei lavoratori in aziende a rischio basso.
I punti trattati nel documento sarebbero :
- Chi vuole svolgere queste funzioni deve avere delle particolari qualità professionali
- Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- La revisione
- Soggetti formatori
- Enti bilaterali
- I corsi di formazione
- Il modulo a
- Il modulo b
- Il modulo c
- Valutazione degli apprendimenti
- Verbali d’esame
- Riconoscimento formazione pregressa
- Attestati di frequenza
- Individuazione delle macrocategorie di rischio
- La formazione in e-learning
Non resta che attendere la pubblicazione!