Con  il Decreto legge  approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre Il Green Pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 Ottobre 2021 .

Il Green Pass si configura così come una misura di sicurezza sul lavoro che  obbliga il datore di lavoro a tutelare la SICUREZZA dei lavoratori con la certificazione verde come meglio specificato nell’ Articolo 3 comma 6 del Decreto Legge .

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” .

Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

ATTENZIONE LA RESPONSABILITA’ DEI CONTROLLI E’ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per informazioni invia una mail a segreteria@626school.it/ 

SCARICA  IL NOSTRO OPUSCOLO  (PDF ) qui sotto :

Green Pass Domende e Risposte