FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO: scaduto il termine  per l’aggiornamento

Il 12 marzo 2015 scorso  è scaduto  il termine per ottemperare all’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO: infatti l’’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12 Marzo 2013 ha individuato:

  • le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori
  • i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari

A questo punto coloro che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di un’attrezzatura prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, avevano  l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015, pertanto i lavoratori che non hanno ancora  frequentato  i corsi di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 è INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto gli operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro dovranno seguire la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ( carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi )
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli )
  • Pompa per calcestruzzo

Consigliamo di provvedere subito allo scopo di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste.

Accordo 22 febbraio 2012 – Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)