L’Avvocato  Salvo Mezzasalma ci propone una riflessione che apre nuove prospettive sulla modalità di formazione in e-learning dei RSPP e ASPP.

 

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro si è pronunciata in merito alle modalità di erogazione della formazione dei lavoratori  in e-learning e videoconferenza, rispondendo a un quesito posto dalla Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari di Farmacia italiani).

L’interpello n. 12/2014 dello scorso 11 luglio sostiene che, qualora la formazione per la sicurezza dei lavoratori venga effettuata in modalità e-learning è obbligatoria la verifica finale «in presenza», mentre non c’è obbligo se l’attività formativa viene svolta in aula, nella maniera tradizionale. Gli esperti del Ministero del lavoro specificano che “al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica, obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Per i lavoratori, invece, l’obbligo di verificare l’apprendimento al termine del percorso formativo vale solo se la formazione è stata erogata in modalità e-learning.

Ma c’è di più: “l’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning” e stabilisce che “la verifica di apprendimento finale vada effettuata «in presenza»”.

 

Cosa significa «in presenza»? A chiarirlo, specifica il testo dell’interpello, sono state le linee guida applicative dell’Accordo del 2011 (linee guida, lo ricordiamo, contenute nell’accordo Stato -Regioni del 25 luglio 2012). Tali linee guida chiariscono che per la formazione in modalità e-learning “la previsione relativa alla verifica finale «in presenza» deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma «in presenza fisica» da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.

Consulta  il testo integrale dell’interpello 11 luglio 2014, n. 12.