Con la Circolare 10694 del 5 settembre scorso, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (VVF) ha fornito alle proprie Direzioni generali e ai Comandi provinciali le informazioni per interpretare correttamente le disposizioni contenute nell’allegato 1 del Dpr 151/2011 “Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”, con particolare riguardo alle attività 2 e 6 soggette a controllo periodico.
Ricordiamo che l’attività 2 è quella relativa agli impianti di compressione o di decompressione infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa; mentre l’attività n. 6 riguarda le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
Le richieste di chiarimento a cui la circolare ha risposto si riferiscono alle relative attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio: tenuto conto della regola tecnica per la “progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*, il Dipartimento fornisce l’interpretazione che si deve dare ai termini “luoghi di concentrazione di persone” presenti al punto 2.5.3 “Criteri di progettazione, Distanze di luoghi di concentrazione di persone” della stessa regola tecnica.
La distanza prescritta deve essere “non inferiore a 100 m dalle condotte […] e i luoghi devono intendersi quelli nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento.” E si aggiunge: “Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza […] farà riferimento all’affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento”.
Inoltre, a proposito delle distanze di sicurezza nei confronti dei fabbricati, il Dipartimento dei VVF ritiene di poter “escludere dall’applicazione delle distanze di sicurezza […] quei manufatti mono piano caratterizzati dall’assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata”.
In relazione invece, all’attività n.6 “Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili“, secondo la circolare “eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, […] qualora, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotta, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza”.