La novità del nuovo CCNL dell’edilizia in materia di aggiornamento dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro , che avrà una cadenza triennale anziché quinquennale . Pubblichiamo una puntualizzazione dell’Avv. Rolando Dubini , che ci sembra molto pertinente ed interessante

Il nuovo Contratto collettivo nazionale dell’edilizia prevede la periodicità triennale dell’aggiornamento per i lavoratori.

Un contratto regola i rapporti tra le parti che lo firmano.

Le parti che hanno firmato, per la parte datoriale, sono ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI.

Per la parte sindacale  FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Quindi queste  parti datoriali e sindacali sono impegnate al rispetto dell’aggiornamento formativo triennale.

Per quanto riguarda la formazione, l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rinvia al vigente Accordo Stato Regioni.

L’aggiornamento per i lavoratori (preposti esclusi – vedi L. n. 215/2021) ha cadenza quinquennale.

Un datore di lavoro che rispetta il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato da un ente di vigilanza Asl/ATS e men che meno lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.

Peraltro  è in vigore l’art. 509 del Codice Penale:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, se in cantiere ci va la Asl ( ATS in Lombardia) non può contestare direttamente la violazione dell’art. 37 secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, se riveste le funzioni di UPG.

L’articolo 509 del Codice penale è stato depenalizzato e dunque la ASL/ATS deve comunicare  la notizia del mancato rispetto del contratto all’Ispettorato territoriale del lavoro-INL.

La norma sulla depenalizzazione dell’articolo 509 del Codice Penale è inequivocabile:

Decreto legislativo, 30/12/1999 n° 507 Art. 57.(Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative).

Dopo l’articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

“19-bis. — (Omissis)

Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse: (Omissis) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale …”

In conclusione, l’ente di vigilanza INL può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale, viceversa la Asl/ATS no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa, e segnala a INL la violazione.

L’obbligo dell’aggiornamento triennale ovvi vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

In merito “a chi controlla cosa” ricordo che l’art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 (ultimo periodo) già prevede a carico del committente o del Responsabile dei Lavori di chiedere alle imprese esecutrici un’autocertificazione riguardo il CCNL applicato.

Avv. Rolando Dubini