In attesa della nostra  “FederFormatori SUMMER SCHOOL , che si svolgerà il 6 Luglio a Roma e il 20 Luglio a Cagliari  , ci  i è stato chiesto un chiarimento in merito all’aggiornamento professionale dei formatori qualificati per svolgere docenze nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro è disposto  dal Decreto 6/3/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, pubblicato sulla G. U. del 18/3/2013 ed entrato in vigore il 18/3/2014.

Secondo quanto si legge nel paragrafo “Aggiornamento Professionale” di tale Decreto, infatti:

 

“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

 – alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i..

 Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

 – ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”.

Vale la pena soffermiamoci  sul termine “alternativamente” che compare nel testo e che è stato già oggetto di precedenti quesiti ed anche di un interpello rivolto al Ministero del Lavoro, il n. 9/2015, finalizzato a sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore“.

La Commissione Interpelli nella sua risposta ha chiarito che con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha inteso, invece, che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero che per tre anni va effettuata solo docenza e per i tre anni successivi vadano frequentati solo corsi di aggiornamento e convegni.

La Commissione Interpelli ha messo ben in evidenza quindi sostanzialmente che nel Decreto Interministeriale il termine “alternativamente” è stato utilizzato in maniera non proprio corretta volendo lo stesso indicare una libera scelta fra le due modalità di aggiornamento.