Decreto legislativo, 15/09/2017 n° 145, G.U. 07/10/2017                                                                                                                              

Etichettatura alimenti: obbligo di indicare lo stabilimento di produzione                                                                                                  

I prodotti alimentari preimballati, destinati al consumatore finale o alle collettività, devono recare, sull’etichetta, l’indicazione                              della sede dello stabilimento di produzione ovvero, qualora diverso, di confezionamento.

Questo l’obbligo istituito dal D.L. 145 del 15.9.2017, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre scorso, col fine di garantire, oltre aduna più completa informazione all’utente, anche una migliore rintracciabilità dell’alimento.

Il decreto legislativo in questione attua alcune previsioni della legge di delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto 2016, n. 170),  introducendo misure per il recepimento e adeguamento, nell’ordinamento interno, del regolamento UE n. 1169/2011 (25 ottobre 2011) del Parlamento europeo e del Consiglio, “a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute”.

Nella specie, il decreto delegato riguarda più propriamente l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento: per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, sarà quindi necessario imprimere sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione ovvero, qualora differente, quello di confezionamento.

Quanto alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge:

  1. a) non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta, o sui documenti commerciali, l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;
  2. b) qualora l’impresa disponga di plurimi stabilimenti, e non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;
  3. c) non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento UE n. 1169/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

In merito alle specificate violazioni, si individua il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quale autorità amministrativa competente, facendo comunque salve le competenze già spettanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, oltre che agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Una specifica clausola di mutuo riconoscimento statuisce che la novella non trova applicazione rispetto a quei prodotti alimentari preimballati:

  1. a) in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011;
    b) legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea;
    c) legalmente fabbricati o commercializzati in Turchia;
  2. d) fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Il provvedimento troverà applicazione solo dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 7 ottobre scorso, con la precisazione che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità di tali norme, entro il suddetto termine, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle relative scorte.